UFFICIO DEL SINDACO
COVID - 19
VISTO IL DPCM DEL 08.03.2020 SI RENDONO NOTE LE SEGUENTI MISURE PRESCRITTIVE VALIDE FINO AL 03.04.2020
UFFICI, LOCALI E STRUTTURE PUBBLICHE
• Uffici comunali: aperti al pubblico, negli orari già noti, solo per urgenze e/o previo appuntamento telefonico o via e-mail (numeri di telefono e indirizzi e-mail sono reperibili sul sito istituzionale). L'accesso agli Uffici dovrà avvenire in ogni caso una persona alla volta avendo cura, nell'attesa, di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
• Stanza posta al piano terra del Municipio in uso alle OO.SS.: CHIUSA
• Biblioteca Comunale: CHIUSA
• Centro di Aggregazione Sociale: CHIUSO
• Ex scuola Media: CHIUSA
• Museo della Donna: CHIUSO
• Palestra: CHIUSA
• Impianti sportivi (calcio/tennis/calcetto): CHIUSI
Si rammenta inoltre che:
• le lett. e ed f del DPCM 08.03.2020 così dispongono:
svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
• con Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 4 del 08.03.2020, è stato disposto che: art 1:
Art. 1. Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna con decorrenza dalla data del 08.03.2020, provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbania-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno l’obbligo di:
di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;
di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione»
Art. 2. Nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui all’art. 1, sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli attivati dalla Regione Sardegna il domicilio nel quale osserveranno l’isolamento fiduciario per 14 giorni ed un recapito di reperibilità, mediante compilazione dell’apposito modulo allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale.
La mancata osservanza degli obblighi previsti dall’ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).
Pauli Arbarei 9 marzo 2020
IL SINDACO
f.to Emanuela Cadeddu