Ordinanza n. 6 R.G. 12 del 13 maggio 2022 del Sindaco.
Ordinanza antincendio.
PREMESSO che occorre predisporre accorgimenti al fine di prevenire, per la stagione estiva in corso, ogni pericolo legato agli incendi e al proliferare delle zecche e di altri insetti nocivi alla salute umana;
RITENUTO necessario ed urgente tutelare la salute pubblica, in particolare adottando, dovute misure preventive;
VISTO il Piano Regionale per la prevenzione degli incendi e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/53 del 19.06.2012;
VISTA la Delibera Regionale n.15/1 del 02.05.2022 con la quale sono approvate le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2020-2022, aggiornamento 2022, fatti salvi eventuali aggiornamenti da approvare con Deliberazione da parte della Giunta Regionale.
CONSIDERATO, che la notevole crescita delle sterpaglie e delle erbacee favoriscono il proliferare di insetti e dei parassiti nocivi per la salute umana nonché il pericolo di incendi, pertanto occorre adottare un provvedimento finalizzato alla tutela della salute pubblica e della incolumità dei cittadini, stabilendo il 1 giugno p.v. il termine ultimo per il taglio e la rimozione delle erbacee e di qualsiasi altro materiale infiammabile all’interno del centro abitato e nelle immediate vicinanze;
RAVVISATA l’opportunità e l’urgenza di mettere atto ogni possibile intervento utile ad arginare il pericolo di incendi, salvaguardando l’incolumità pubblica, rendendo più agevole il transito delle persone, degli animali, dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;
RICHIAMATO l’art.12 delle prescrizioni regionali antincendio allegato alla Delibera G.R.n.15/1 del 02.05.2022;
RICHIAMATO l’art. 25 delle prescrizioni regionali antincendio allegato alla delibera G.R.n.15/1 del 02.05.2022 che recita: la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge 21/11/2000n.353 e della L.R. n.8 del 27.04.2016, secondo quanto indicato nell’allegato E (prontuario delle sanzioni amministrative).
RICHIAMATO l’art.26 della predetta legge regionale n.353 del 21.11.2000 che recita” il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l’arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, I Vigili Urbani , le Guardie Campestri e le Compagnie dei Barraccelli vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne , e perseguiranno i trasgressori a norma di legge.
VISTO il vigente codice della strada e il regolamento di esecuzione
VISTA la legge 23.12.1978 , n. 833
VISTO il T.U. approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265
VISTO il D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. in particolare l’art. 50
VISTO il T.U.L.P.S., R.D. n.773/1931 e relativo regolamento di esecuzione
ORDINA
PARTE I
Entro il 1 giugno che siano puntualmente eseguite:
le seguenti prescrizioni di cui all’allegato alla delibera G.R. n.15/1 del 02.05.2022 (art. 12 Terreni e fabbricati )
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
PARTE II
E ulteriori seguenti prescrizioni:
A. All'interno del centro abitato e nell’immediata periferia i proprietari di aree appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, ovvero incolte, con presenza di erbacee, rifiuti di qualsiasi genere, sterpi o quanto altro possa costituire pericolo d’incendio o ricettacolo di insetti o di parassiti nocivi, tra cui le zecche, sono tenuti ad effettuare il taglio e l'asporto dei residui di falciatura delle aree entro il 1 giugno 2022; relativamente alle aree urbane periferiche dovranno essere realizzate lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco aventi larghezza minima pari a metri 5, prive di qualsiasi materiale infiammabile , da realizzarsi mediante aratura superficiale del terreno , detta condizione , dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l’elevato rischio di incendio boschivo , di cui alle prescrizioni Regionali Antincendio .
B. Il divieto del pascolo e del transito degli animali nel centro abitato e nelle aree prospicienti, salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio veterinario dell’Azienda ATS SARDEGNA competente per territorio.
C. Allo scopo di contribuire al mantenimento del decoro urbano e di non arrecare danni a terzi, i proprietari e/o conduttori di terreni o cortili nei quali vi siano alberi, arbusti o siepi devono potarli a filo dei muri delle loro proprietà private,ferme restando, le responsabilità civili e/o penali in capo agli stessi per eventuali danni cagionati a terzi, sono ammesse sporgenze di bordure floreali di modesta entità di 10/15 cm (prive di spine) a condizione che,le stesse, non siano causa di intralcio ai pedoni
D. Ad esempio se ubicate nei tratti di marciapiede molto stretti e che i proprietari abbiano cura di osservare una puntuale e scrupolosa pulizia dell’area antistante alla bordura;
E. E' fatto obbligo altresì ai proprietari e/o conduttori di immobili di provvedere alla rimozione di eventuali erbacee spontanee, presenti sulle facciate dei fabbricati, ovvero sui muri di recinzione e nei terreni confinanti con la pubblica via;
AVVERTE
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte I della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.15/7 del 23.04.2021, saranno punite ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.15/7 del 23.04.2021 che prevede: “ Art.25 (sanzioni) – la violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000 n.353 e della legge regionale 27 aprile 2016 , n.8 , secondo quanto indicato nell’ “Allegato E” (prontuario delle sanzioni amministrative )”.
2. Chiunque violi disposizioni della presente ordinanza di cui alla parte II, per le quali non sia già prevista specifica sanzione ovvero che il fatto non costituisca reato secondo le disposizioni vigenti , è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25.00 ad € 500.00 ai sensi dell’art.7 bis del D lgs 267/2000 e troveranno applicazione le disposizioni previste dalla Legge 689/81 e s.m.i. Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree, i proprietari verranno diffidati mediante comunicazione scritta a cura del Servizio di Polizia Municipale perché provvedano alla pulizia di tali aree entro il termine di 10 (dieci) giorni.
Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio: dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2022
In caso di incendio tutti i cittadini, volontari, collaboreranno con le strutture preposte al coordinamento delle operazioni di spegnimento, in particolare con riferimento al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione, i Vigili del Fuoco, gli ufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri , della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale;
Al servizio di Polizia Municipale, agli agenti ed ufficiali della forza pubblica, agli agenti e ufficiali del Corpo forestale e di V.A., ai servizi di Igiene Pubblica e Veterinario dell’Azienda ATS ASSL di Sanluri, ciascuno per la propria competenza, e chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza .
Per quanto riguarda le violazioni alle prescrizioni Regionali Antincendio troveranno applicazione le disposizioni all’uopo stabilite;
DISPONE
Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell’allegato alla delibera della Giunta Regionale n.15/7 del 23.04.2021 che fanno parte integrale e sostanziale della presente Ordinanza .
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante :
• Pubblicazione all’albo pretorio, sul sito istituzionale del comune
• Trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Cagliari
• Stazione Comando Carabinieri Lunamatrona
• Al Comando provinciale dei VV.FF di Cagliari
• Alla stazione Forestale e Vigilanza Ambientale competente per territorio
• Alla Polizia Locale
• All’ufficio tecnico comunale
A norma dell’art. 3, comma 4 , della Legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.
IL SINDACO
Antonio Sanna